|
|||||
DOCFA 4.0 Sanzioni
per titardata presentazione degli atti tecnici al catasto fabbricati |
|||||
HOME PAGE
|
|||||
La legge 9 marzo 2006 n 80 di conversione del D.L. 4/2006 all’art. 34-quinquies stabilisce che il termine per la presentazione delle dichiarazioni in catasto relative alle unità immobiliari di nuova costruzione, e di quelle che dalle categorie esente passano a quelle soggette a imposta, nonché per le variazioni nello stato di unità immobiliari già censite, è pari a trenta giorni dalla data in cui i fabbricati sono divenuti “………abitabili o servibili all’uso cui sono destinati……”. Tale data, gg/mm/aa, viene indicata dal professionista nel modello D1 del Doc.Fa. per le variazioni mentre per le nuove costruzioni, nelle more di adeguamento del modello, viene riportato nel quadro D “Note relative al documento e relazione tecnica”. Per le
ritardate presentazioni in catasto delle predette dichiarazioni, le
regole da seguire per l’applicazione delle sanzioni sono le seguenti:
|
|
||||
1. se la data di ultimazione dei lavori, dichiarata dal professionista, è
compresa tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 e dalla parte viene
manifestata la volontà di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso,
l’importo della sanzione è pari a 1/5 del minimo edittale, euro 258/5=51,60, per
le dichiarazioni che saranno presentate fino al 31 gennaio 2007. Successivamente
si procede alla contestazione della violazione con irrogazione della sanzione in
regime ordinario.
2. se la data di ultimazione dei lavori, dichiarata dal professionista, è compresa tra il 1° gennaio 2006 e il 11 marzo 2006 (giorno precedente a quello di entrata in vigore della legge n. 80/2006) non si applica alcuna sanzione per le dichiarazioni presentate fino al 31 gennaio 2007. Successivamente a tale data decorrono i termini stabiliti per l’applicazione del ravvedimento operoso ( sanzione pari a euro 258/8 = 32.25 fino al 30 aprile 2007 e sanzione pari a euro 258/5=51,60, per le dichiarazioni che saranno presentate fino al 31 gennaio 2008). Successivamente si procede alla contestazione della violazione con irrogazione della sanzione in regime ordinario. 3. se la data di ultimazione dei lavori,
dichiarata dal professionista, è successiva al 11 marzo 2006 e dalla parte viene
manifestata la volontà di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso gli
importi da applicare sono:
|
|||||