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DOCFA 4.0 Sanzioni per titardata presentazione degli atti tecnici al catasto fabbricati
 
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La legge 9 marzo 2006 n 80 di conversione del D.L. 4/2006 all’art. 34-quinquies stabilisce che il termine per la presentazione delle dichiarazioni in catasto relative alle unità immobiliari di nuova costruzione, e di quelle che dalle categorie esente passano a quelle soggette a imposta, nonché per le variazioni nello stato di unità immobiliari già censite, è pari a trenta giorni dalla data in cui i fabbricati sono divenuti “………abitabili o servibili all’uso cui sono destinati……”.

Tale data, gg/mm/aa, viene indicata dal professionista nel modello D1 del Doc.Fa. per le variazioni mentre per le nuove costruzioni, nelle more di adeguamento del modello, viene riportato nel quadro D “Note relative al documento e relazione tecnica”.

Per le ritardate presentazioni in catasto delle predette dichiarazioni, le regole da seguire per l’applicazione delle sanzioni sono le seguenti:
- se la data di ultimazione dei lavori, dichiarata dal professionista, è compresa tra il 1 gennaio 2003 (termine di decadenza dell’azione della finanza) e il 31 dicembre 2004 si procede alla contestazione della violazione attraverso la redazione dell’atto di contestazione, con l’applicazione della sanzione per un importo determinato dall’ufficio fra € 25,00 e € 129,00 in relazione ai diversi periodi di ultimazione. Si applicano i principi richiamati nella circolare dell’Agenzia n° 2/2002 e, in particolare, l’importo sarà pari ad ¼ della sanzione irrogata, se il pagamento avviene al momento della contestazione o al massimo entro i 60 giorni successivi, come previsto dalla norma. Trascorsi i 60 giorni occorre iscrivere apposito articolo sul campione certo catastale dove va indicato l’importo della sanzione nonché le altre spese e tributi previsti. Per i periodi successivi al 1° gennaio 2005 si fa, preliminarmente presente che gli importi minimo e massimo delle sanzioni da applicare sono stati elevati dal comma 338, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a euro 258 e a euro 2.066. Pertanto:


1. se la data di ultimazione dei lavori, dichiarata dal professionista, è compresa tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 e dalla parte viene manifestata la volontà di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, l’importo della sanzione è pari a 1/5 del minimo edittale, euro 258/5=51,60, per le dichiarazioni che saranno presentate fino al 31 gennaio 2007. Successivamente si procede alla contestazione della violazione con irrogazione della sanzione in regime ordinario.

2. se la data di ultimazione dei lavori, dichiarata dal professionista, è compresa tra il 1° gennaio 2006 e il 11 marzo 2006 (giorno precedente a quello di entrata in vigore della legge n. 80/2006) non si applica alcuna sanzione per le dichiarazioni presentate fino al 31 gennaio 2007. Successivamente a tale data decorrono i termini stabiliti per l’applicazione del ravvedimento operoso ( sanzione pari a euro 258/8 = 32.25 fino al 30 aprile 2007 e sanzione pari a euro 258/5=51,60, per le dichiarazioni che saranno presentate fino al 31 gennaio 2008). Successivamente si procede alla contestazione della violazione con irrogazione della sanzione in regime ordinario.

3. se la data di ultimazione dei lavori, dichiarata dal professionista, è successiva al 11 marzo 2006 e dalla parte viene manifestata la volontà di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso gli importi da applicare sono:
a) 1/8 del minimo edittale pari a euro 258/8 = 32.25 se la dichiarazione avviene entro i 90 giorni successivi alla scadenza per la regolare denuncia in catasto (si ricorda max 30 giorni dalla data di ultimazione);
b) 1/5 del minimo edittale pari a euro 258/5=51,60 se la dichiarazione avviene successivamente ai 90 giorni (previsti nel punto precedente) e entro un anno dalla scadenza per la regolare denuncia in catasto (max 30 giorni dalla data di ultimazione). Nelle condizioni diverse dai predetti punti a) e b) (mancata richiesta del ravvedimento operoso o decorsi il termine di un anno tra la data di dichiarazione e quella di regolare denuncia – 30 gg dalla ultimazione dei lavori) si procede alla contestazione della sanzione con l’applicazione dell’importo compreso fra il minimo (euro 258) e massimo (euro 2.066) secondo i criteri indicati nella circolare dell’Agenzia n° 2/2002 (impegno della parte e tempestività dimostrata nel rimuovere il mancato adempimento, eventuali motivi giustificativi e le difficoltà incontrate, ecc.). Si applica comunque la riduzione ad 1/4 della sanzione irrogata se il pagamento avviene nel momento della contestazione o al massimo entro i 60 giorni successivi, come previsto dalla norma. Trascorsi i 60 giorni deve essere aperto apposito articolo del campione certo catastale, in cui deve essere registrato l’importo della sanzione irrogata nonché le altre spese e tributi previsti, per la successiva riscossine tramite ruolo.

 

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