|
|||||||||||||||||||||||
Il CTU - Consulente Tecnico d'Ufficioa cura del geom. Aldo Dacomo C.T.U. Tribunale Napoli |
|||||||||||||||||||||||
La Legge di conversione n.132, 6 agosto 2015, del decreto legge n. 83, 27 giugno 2015 titolato “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” ha introdotto, fra gli altri aggiornamenti, una modifica dall’effetto dirompente per i professionisti tecnici; si tratta dell’ampliamento dell’art. 161 c.p.c. con il seguente comma: “Il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima”. Gli effetti sono chiari a tutti, da oggi in poi gli onorari della sola stima del bene potranno essere pagati solo in acconto, in misura non superiore al 50% del valore stimato, rimandando la liquidazione finale al momento della vendita. Cerchiamo di fare quindi di fare un po’ di ordine alla luce delle nuove norme. La proceduraIl Giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 568, ultimo comma c.p.c. nomina un esperto per la determinazione del valore immobiliare di un compendio pignorato; questi è un professionista che rientra nella categoria degli “altri ausiliari del giudice” ex art. 68 c.p.c. le cui competenze professionali sono regolate dall’art. 3, comma 1, lett. n), dal Titolo VII, Titolo XIII e dall’art 168 e ss., del d.lgs. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) con cui si disciplina uniformemente la materia della liquidazione delle spettanze a tutti coloro che vengono nominati dal giudice quali ausiliari. L’art 49 del testo unico prevede che la retribuzione dell’esperto nominatoex art. 568 c.p.c. sia composta da onorario, indennità di viaggio e di soggiorno, spese di viaggio e rimborso delle spese sostenute per adempiere all’incarico. Compiti dell’esperto come da quesito del GEIl Giudice dell’esecuzione assegna al perito uno specifico quesito chiedendo di svolgere una serie di adempimenti: - controllo documenti depositati ex art. 567 c.p.c.; - accertamento della consistenza immobiliare dei beni pignorati, compresa l’acquisizione della scheda catastale; - verifica della regolarità urbanistica ed acquisizione dei dati delle pratiche edilizie; - verifica dell’esistenza di contratti di concessione in godimento registrati, con acquisizione di copia degli stessi; - eventuale redazione della planimetria con relativo accatastamento; - acquisizione del titolo di provenienza del bene pignorato e ricostruzione della continuità nelle trascrizioni; - aggiornamento e integrazione della documentazione ipocatastale; - acquisizione certificato di destinazione urbanistica; - stima analitica del compendio pignorato. Si tratta di una considerevole e complessa serie di attività, distinte fra di loro, il cui compenso non può essere ricondotto alla sola attività di stima descritta nell’art. 13 del d.P.R. 358/1988. È quindi necessario suddividere la nota in più capitoli utilizzando le tabelle previste dal d.P.R. 358/1988 non limitandosi al solo art. 13 che riguarda le sole operazioni di stima del bene pignorato. Computo degli onorariDall’analisi del quesito derivano una serie di operazioni il cui compenso viene determinato come in appresso.
Accertamento consistenza immobiliare dei beni In questa caso trova applicazione l’art 12 comma 2 del d.P.R. 358/1988 per cui compete al consulente un onorario minimo di euro 145,12 fino ad un massimo di euro 970,42.
Verifica della regolarità urbanistica ed acquisizione dei dati delle
pratiche edilizie
Stima analitica del compendio pignorato
Eventuale redazione planimetria e accatastamento
Altri compiti - controllo documenti depositati ex art. 567 c.p.c.; - verifica dell’esistenza di contratti di concessione in godimento registrati e acquisizione degli stessi in copia; - acquisizione del titolo di provenienza del diritto pignorato; - integrazione della continuità nelle trascrizioni; - aggiornamento e integrazione della documentazione ipocatastale; - acquisizione certificato di destinazione urbanistica. In tutti questi casi si applica la tariffa a vacazione prevista dall’art 1 del d.P.R. n. 352/1988, nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive. Tutti gli onorari possono essere aumentati fino al doppio in caso di eccezionale difficoltà, importanza o complessità, e sono diminuiti di 1/3 in caso di ritardo nell’adempimento. Ai fini della nuova formulazione dell’art 161 c.p.c. gli onorari relativi alla stima possono essere liquidati solo in acconto, sulla base del valore stimato nella misura del 50% dovuto, mentre gli altri onorari e spese non sono soggetti a tale modalità.
|
HOME PAGE
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||