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Nuovo testo art. 173 bis disp.
att. cpc, con la riforma introdotta dal D.L. 83/2015. |
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Art. 173-bis. |
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Chi è il CTU Definizione del perito per le linee guida dell'ABI Differenze tra CTP e CTU Le differenze tra CTU e CTU
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7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria
ai sensi dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
del 6 giugno 2001, n.380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti,
la verifica sull’eventuale presentazione di istanze di condono,
indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale
l’istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per
il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già
corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini
della istanza di condono che l’aggiudicatario possa eventualmente
presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni
previste dall’articolo 40, comma sesto , della legge 28 febbraio 1985,
n. 47 ovvero dall’art. 46, comma quinto del decreto del Presidente della
Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il
conseguimento del titolo in sanatoria; 8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli; 9) l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato[1]. L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei. L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta[2] giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, (a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non e' possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria). Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti. [1] Numeri aggiunti dall’art. 14 co. 1, lett. e) n. 1 d.l. 83/15. [2] La parola “quarantacinque”, presente nel testo originario, è stata sostituita dal termine “trenta” dall’art. 14 co. 1, lett. e) n. 2 d.l. 83/15. |
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