TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1
Oggetto dell’imposta
L’imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa
allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli
volontariamente presentati per la registrazione.
Art. 2
Atti soggetti a registrazione
Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:
-
gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio
dello Stato;
-
i contratti verbali indicati nel comma 1 dell’art. 3;
-
le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell’art. 4;
-
gli atti formati all’estero, compresi quelli dei consoli italiani, che
comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento
di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende
esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la
locazione o l’affitto di tali beni.
Art.. 3
Contratti verbali
- Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:
- di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio
dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;
- di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio
dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali i
godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche
tacite.
- Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell’art.
22.
Art. 4
Operazioni di società ed enti esteri
Sono soggetti a registrazione:
- l’istituzione nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione
di società di ogni tipo e oggetto costituite all’estero ovvero della sede
dell’amministrazione di enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le
associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza
personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio
di attività commerciali o agricole, parimenti costituiti all’estero;
- l’istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei
soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell’amministrazione in uno
Stato non facente parte della Comunità economica europea;
- il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente
parte della Comunità economica europea, della sede dell’amministrazione o
della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede
legale o rispettivamente quella dell’amministrazione non si trovi in uno
Stato della Comunità economica europea;
- il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della
Comunità economica europea, della sede dell’amministrazione di uno dei
soggetti di cui alla lettera a), sempreché non sia stata assolta nello Stato
di provenienza l’imposta prevista dalla direttiva della Comunità economica
europea 17 luglio 1969, n. 335;
- il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della
Comunità economica europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui
alla lettera a), avente la sede dell’amministrazione in uno Stato non
facente parte della Comunità economica europea, sempreché non sia stata
assolta nello Stato di provenienza l’imposta prevista dalla direttiva di cui
alla lettera d);
- la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi
secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede
dell’amministrazione né quella legale in uno Stato della Comunità economica
europea, sempreché, in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un
altro Stato della Comunità economica europea, l’imposta prevista dalla
direttiva di cui alla lettera d);
- la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a
favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai
soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell’amministrazione né
quella legale in uno Stato della Comunità economica europea;
- l’istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell’oggetto
principale dell’impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a)
che non abbia la sede legale o la sede dell’amministrazione in uno Stato
facente parte della Comunità economica europea ovvero che in tale Stato non
sia soggetto all’imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).
Art. 5
Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d’uso
- Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella
parte prima della tariffa e in caso d’uso quelli indicati nella parte
seconda.
- Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in
caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad
operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette
all’imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le
quali l’imposta non è dovuta a norma dell’art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma
dell’art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti ai
sensi dell’articolo 10, numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies), dello stesso
decreto.
Art. 6
Caso d’uso
Si ha caso d’uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti,
presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o
presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i
rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini
dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o
organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.
Art. 7
Atti non soggetti a registrazione.
Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è
obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d’uso; se presentati per la
registrazione, l’imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica
agli atti indicati negli articoli 4, 5, 11 e 11-bis della stessa tabella anche
se autenticati o redatti in forma pubblica.
Art. 8
Registrazione volontaria
Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la
relativa imposta, la registrazione di un atto.
TITOLO II
Registrazione degli atti
Art. 9
Ufficio competente
- Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private
autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l’ufficio del registro
nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a
richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c)
dell’art. 10.
- La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da
qualsiasi ufficio del registro.
Art. 10
Soggetti obbligati a richiedere la registrazione.
- Sono obbligati a richiedere la registrazione:
- le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i
contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero
nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei
soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le
operazioni di cui all’art. 4;
- i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della
pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da
essi redatti, ricevuti o autenticati;
- i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri
atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato
nell’esercizio delle loro funzioni;
- gli impiegati dell’amministrazione finanziaria e gli appartenenti al
Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d’ufficio a
norma dell’art. 15.
Art. 11
Richiesta di registrazione degli atti scritti.
- La richiesta di registrazione degli atti scritti, esclusi quelli degli
organi giurisdizionali, deve essere redatta in duplice esemplare su appositi
stampati forniti dall’ufficio, conformi al modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze.
- Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private
autenticate i notai e gli altri soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 10
devono presentare, oltre l’atto del quale chiedono la registrazione, una
copia certificata conforme. I funzionari indicati alla lettera c) dello
stesso articolo devono presentare unicamente l’originale dell’atto. Per la
registrazione degli atti che importano trasferimento, divisione o
attribuzione di beni immobili o di diritti reali di godimento su beni
immobili o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche una
copia in carta libera.
- Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal
comma 2 deve presentarne all’ufficio del registro due originali ovvero un
originale e una fotocopia. Se dell’atto siano stati formati più originali,
il richiedente può presentarne anche più di due e richiedere che su tutti
venga apposta la annotazione di cui al comma 4 dell’art. 16.
- I soggetti indicati alla lettera d) dell’art. 10, devono presentare gli
atti rinvenuti ai sensi della lettera a) dell’art. 15 e quelli di cui siano
venuti legittimamente in possesso ai sensi della lettera b) dello stesso
articolo.
- Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il
tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti
traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede
l’ufficio del registro competente la traduzione è effettuata da persona
all’uopo incaricata dal presidente del tribunale.
- La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con
l’osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici
compresi nei territori dello Stato nei quali è ammesso, per legge, l’uso
della lingua straniera adoperata nella redazione dell’atto.
- La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso
allegati ma non importa applicazione dell’imposta se si tratta di documenti
che costituiscono parte integrante dell’atto, di frazionamenti, planimetrie,
disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.
Art. 12
Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di società
ed enti esteri.
- La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in termine
fisso deve essere richiesta, tranne che per le cessioni, risoluzioni e
proroghe dei contratti di locazione di cui all’art. 17, presentando
all’ufficio una denuncia in doppio originale redatta su modelli forniti
dall’ufficio stesso. La denuncia deve essere sottoscritta da almeno una
delle parti contraenti e deve indicare le generalità e il domicilio di
queste, il luogo e la data di stipulazione, l’oggetto, il corrispettivo
pattuito e la durata del contratto.
- Per le operazioni di cui all’art. 4, quando non risultino da atto
scritto, la denuncia deve essere firmata dal rappresentante della società o
ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni
della società o ente.
- Ai fini del presente testo unico la denuncia assume qualità di atto.
Art. 13
Termini per la richiesta di registrazione.
- La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve
essere richiesta, salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3-bis, entro
venti giorni dalla data dell’atto se formato in Italia, entro sessanta
giorni se formato all’estero.
- Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in
genere per tutti gli atti che sono stati formati in un solo giorno il
termine decorre dalla data di chiusura dell’atto; per le scritture private
autenticate il termine decorre dalla data dell’ultima autenticazione e per i
contratti verbali dall’inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto
dall’articolo 17, comma 3-bis.
- Per i provvedimenti e gli atti di cui all’art. 10, comma 1, lettera c),
diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i
cancellieri devono richiedere la registrazione entro cinque giorni da quello
in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del
procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis
dell’articolo 67 e, in mancanza di tali elementi, entro cinque giorni dalla
data di acquisizione degli stessi.
- Nei casi di cui al comma 2 dell’art. 12 la registrazione deve essere
richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese,
prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso
non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede
amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle
altre operazioni di cui all’art. 4.
Art. 14
Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od
omologazione.
- Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della
pubblica amministrazione o dell’autorità giudiziaria ordinaria e per quelli
che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di
tempo fissato dalla legge il termine di cui all’art. 13 decorre
rispettivamente dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la
registrazione hanno avuto notizia, a norma del comma 2, del provvedimento di
approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l’atto è divenuto
altrimenti eseguibile.
- Agli effetti del presente articolo i funzionari e i cancellieri preposti
all’ufficio che ha provveduto all’approvazione od omologazione dell’atto
devono, entro cinque giorni dall’emanazione del provvedimento, darne notizia
alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno rogato l’atto mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- All’atto da registrare devono essere uniti in originale o copia
autenticata, a cura del richiedente, il provvedimento di approvazione o di
omologazione e la lettera di cui al comma 2.
Art. 15
Registrazione d’ufficio
- In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle lettere a),
b) e c) dell’art. 10 la registrazione è eseguita d’ufficio, previa
riscossione dell’imposta dovuta:
- per gli atti pubblici e per le scritture private conservati presso
il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate nonché per
gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso le cancellerie
giudiziarie; qualora non si rinvengano gli atti iscritti nei relativi
repertori, la registrazione è eseguita sulla base degli elementi dagli
stessi desumibili;
- per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in
termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando
l’amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso
in base ad una legge che autorizzi il sequestro o ne abbia avuta visione
nel corso di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri
tributi;
- per i contratti verbali di cui alla lettera a) dell’art. 3 e per le
operazioni di cui all’art. 4 quando, in difetto di prova diretta,
risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti;
- per i contratti verbali di cui alla lettera b) dell’art. 3 quando,
in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando
nello stesso locale o in parte di esso la stessa attività commerciale,
da cambiamenti nella ditta, nell’insegna o nella titolarità
dell’esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti;
- per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso rispetto ai
quali è intervenuta la decadenza di cui all’art. 76, comma 1, e per gli
atti soggetti a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 6, quando
siano depositati a norma di tale ultimo articolo.
- Nelle ipotesi previste dalla lettera c) e dalla lettera d) del comma 1 è
ammessa la prova contraria, ad esclusione di quella testimoniale.
Art. 16
Esecuzione della registrazione.
- Salvo quanto disposto nell’art. 17, la registrazione è eseguita, previo
pagamento dell’imposta liquidata dall’ufficio, con la data del giorno in cui
è stata richiesta.
- L’ufficio può differire la liquidazione dell’imposta per non più di tre
giorni: il differimento non è consentito se ritarda o impedisce l’adozione
di un provvedimento ovvero il deposito dell’atto entro un termine di
decadenza.
- La registrazione consiste nella annotazione in apposito registro
dell’atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione
con l’indicazione del numero progressivo annuale, della data della
registrazione, del nome del richiedente, della natura dell’atto, delle parti
e delle somme riscosse. Per gli uffici dotati di sistemi elettrocontabili le
modalità relative all’esecuzione della registrazione sono stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia.
- L’ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell’atto o
della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone la
quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione è stata
eseguita a debito; l’annotazione dell’avvenuta registrazione deve essere
fatta anche sugli atti eventualmente allegati.
- Quando la registrazione è stata eseguita con il pagamento dell’imposta
in misura fissa a norma dell’art. 27 deve esserne fatta espressa menzione.
- Eseguita la registrazione, l’ufficio restituisce al richiedente
l’originale dell’atto pubblico o un originale della scrittura privata o
della denuncia. Per le scritture private presentate in un unico originale,
l’ufficio restituisce la fotocopia da esso certificata conforme. Se la
registrazione è avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione,
l’ufficio restituisce fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al
comma 4.
- Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del
numero e della data di registrazione, in appositi volumi rilegati.
Art. 17
Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di
affitto di beni immobili.
- L’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e
affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le
cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata
dalle parti contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del
relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
- L’attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e
alle proroghe deve essere presentato all’ufficio del registro presso cui è
stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.
- Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata
pluriennale l’imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per
l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone
relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il
contribuente che ha corrisposto l’imposta sul corrispettivo pattuito per
l’intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo
alle annualità successive a quella in corso. L’imposta relativa alle
annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto
comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1.
- 3-bis.
- Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, l’obbligo della registrazione può
essere assolto presentando all’ufficio del registro, entro il mese di
febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere
nell’anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da
una delle parti contraenti e deve contenere le generalità e il domicilio
nonché il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di
stipulazione, l’oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del
contratto.
Art. 18
Effetti della registrazione
- La registrazione, eseguita ai sensi dell’art. 16, attesta l’esistenza
degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma
dell’art. 2704 del codice civile.
- L’ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai
sensi dell’art. 16 ed i modelli di cui all’art. 17 e, trascorsi dieci anni,
li trasmette all’archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti
verbali e dei modelli che vengono distrutti.
- Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro
nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l’ufficio del registro
rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati
all’estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle
richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio
di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del
pretore competente. Nei casi previsti dall’art. 17 in luogo del rilascio
della copia è attestato il contenuto del. 4, n. 6), della parte prima della
tariffa per la conversione di obbligazioni in azioni non è dovuta fino a
concorrenza di quella pagata anteriormente all’entrata in vigore del
presente testo unico in dipendenza del collocamento delle obbligazioni.
- La disposizione del comma 4, prima parte, dell’art. 56 ha effetto dal 1°
gennaio 1973.
Tariffa
Parte I
Atti soggetti a registrazione in termine fisso
Articolo 1
1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili
in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari
di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i
provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti
coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo |
8% |
Se l’atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze |
7% |
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative
pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a
titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui agli
articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153 . . . . . . . |
15% |
Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico,
artistico e archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089,
sempreché l’acquirente non venga meno agli obblighi della loro
conservazione e protezione . . |
3% |
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso
secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto
1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) . . . . . . .
. . |
3% |
Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di
fabbricato e esente dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti
di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività
esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto
l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni :. . |
1% |
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato ovvero a favore di
enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli
stessi ovvero a favore di comunità montane . . . . . . . . . . . . |
L. 250.000 |
Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all’estero o
diritti reali di godimento sugli stessi . |
L. 250.000 |
Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa
di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota
II-quater) . . . . . |
L. 250.000 |
Note:
I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo
principale o da associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13
della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell’applicazione dell’aliquota
dell’8 per cento l’acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la
certificazione della sussistenza dei requisiti in conformità a quanto disposto
dall’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto è esteso
altresì agli acquirenti che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler
conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la
stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la
documentazione prescritta l’ufficio del registro competente provvede al recupero
della differenza d’imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei
terreni, e delle relative pertinenze, diversa dall’uso agricolo che avvenga
entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere
comunicato entro un anno all’ufficio del registro competente. In caso di omessa
denuncia si applica una soprattassa pari alla metà della maggior imposta dovuta
in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si procede al
recupero della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al
comma 4 dell’art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento
della imposta principale ovvero, in caso di mutamento di destinazione, da tale
ultimo momento.
II) Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 3 per cento la parte acquirente:
a) ove già sussista il vincolo previsto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, per
i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell’atto di acquisto gli estremi
del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;
b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare,
contestualmente all’atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi
dall’amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in
corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L’agevolazione è
revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di
registrazione dell’atto, non venga documentata l’avvenuta sottoposizione del
bene al vincolo. Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della
regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono
rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province
autonome di Trento e Bolzano. L’acquirente decade altresì dal beneficio della
riduzione d’imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima
che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione,
ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione
dell’amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L’amministrazione per i beni
culturali e ambientali dà immediata comunicazione all’ufficio del registro delle
violazioni che comportano la decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta,
è dovuta una soprattassa pari al trenta per cento dell’imposta stessa, oltre
agli interessi di mora di cui al comma 4 dell’art. 55 del testo unico. Dalla
data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui
all’art. 76, comma 2, del testo unico.
II-bis) 1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 3 per cento agli atti
traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e
agli atti traslativi o constitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto,
dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti
condizioni:
a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o
stabilisca entro un anno dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in
quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito
all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività
il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino
italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul
territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune
ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza,
dall’acquirente nell’atto di acquisto;
b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare
esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso
e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è
situato l’immobile da acquistare;
c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare,
neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio
nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà
su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con
le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all’art. 1 della L. 22
aprile 1982, n. 168, all’art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all’art. 3, comma 2, della L. 31
dicembre 1991, n. 415, all’art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio
1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all’art. 2, commi
2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24
settembre 1992, n. 388, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n.
455, all’art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 e all’art. 16 del D.L. 22 maggio
1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui
si realizza l’effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell’atto
di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle
lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l’acquisto, anche se con
atto separato, delle pertinenze dell’immobile di cui alla lettera a). Sono
ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le
unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto
dell’acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo
oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente
articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro
acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella
misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse
imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto,
l’ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve
recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra
l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni
e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, aumentata del 30
per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55
del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in
cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con
i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile
da adibire a propria abitazione principale.
II-ter). Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata
l’applicazione dell’aliquota dell’1 per cento, del ritrasferimento entro il
triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella
misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre
agli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo
unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle
imposte ordinarie da parte dell’amministrazione finanziaria.
II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari nell’atto che intende utilizzare
direttamente beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi
l’effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall’acquisto. In caso di
dichiarazione mendace o mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della
propria attività è dovuta l’imposta ordinaria nonché una sanzione amministrativa
pari al 30 per cento della stessa imposta.
Articolo 2
1. Atti di cui al comma 1 dell’art. 1 relativi a beni diversi da
quelli indicati nello stesso articolo e nel successivo art. 7 |
3% |
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a
favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti
esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunità
montane . . . . . . . . . . . . |
L. 250.000 |
2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto
di beni diversi da quelli indicati nell’articolo 1 e nel
successivo articolo 7 |
L. 250.000 |
Articolo 3
1. Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di
qualsiasi natura, salvo il successivo art. 7 . . . . . . |
1% |
Articolo 4
1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e
degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le
assicurazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni,
con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo
o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole:
a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio:
1) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su
beni immobili, salvo il successivo n. 2) . . . . . . . |
le stesse aliquote di cui all’articolo 1 |
2) con conferimento di proprietà o diritto reale
di godimento su fabbricati destinati specificamente
all’esercizio di attività commerciali e non suscettibili di
altra destinazione senza radicale trasformazione nonché su
aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei
suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreché i
fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento
e presentino le indicate caratteristiche. . . . . . . . |
4% |
3) con conferimento di proprietà o diritto
reale di godimento su aziende o su complessi aziendali
relativi a singoli rami dell’impresa . . . |
L.250.000 |
4) con conferimento di proprietà o di
diritto reale di godimento su unità da diporto |
le stesse aliquote di cui
all’articolo 7 |
5) con conferimento di denaro, di
beni mobili, esclusi quelli di cui all’art.
11-bis della tabella, e di diritti diversi da
quelli indicati nei numeri precedenti . . . . |
L. 250.000 |
6) mediante conversione di
obbligazioni in azioni o passaggio a
capitale di riserve diverse da quelle
costituite con sopraprezzi o con versamenti
dei soci in conto capitale o a fondo perduto
e da quelle iscritte in bilancio a norma di
leggi di rivalutazione monetaria |
L. 250.000 |
b) fusione tra società, scissione
delle stesse, conferimento di aziende o
di complessi aziendali relativi a
singoli rami dell’impresa fatto da una
società ad altra società esistente o da
costituire; analoghe operazioni poste in
essere da enti diversi dalle società . .
. . . . . . |
L. 250.000 |
c) altre modifiche statutarie,
comprese le trasformazioni e le
proroghe . . . . . . . . . . . |
L. 250.000 |
d) assegnazione ai soci,
associati o partecipanti:
1) se soggette
all’imposta sul valore aggiunto
o aventi per oggetto utili in
denaro . . |
L. 250.000 |
2) in ogni altro
caso . . . . . . . |
le
stesse aliquote di cui alla
lett.a) |
e) regolarizzazione di
società di fatto, derivanti
da comunione ereditaria di
azienda, tra eredi che
continuano in forma
societaria l’esercizio
dell’impresa . |
L.
250.000 |
f) operazioni di
società ed enti esteri
di cui all’art. 4 del
testo unico . . . . . .
. . . . . . |
L.
250.000 |
g) atti propri
dei gruppi europei
di interesse
economico . . . . .
. |
L. 250.000 |
Note:
I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si
intendono conferiti alla data dell’atto che comporta il loro trasferimento o la
loro costituzione.
II) L’imposta di cui alla lettera e) si applica se l’atto di regolarizzazione è
registrato entro un anno dall’apertura della successione. In ogni altro caso di
regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni
ereditarie, l’imposta si applica a norma dell’articolo 22 del testo unico.
III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel
presente articolo si applica l’articolo 9 della tabella.
IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all’imposta nella misura fissa
di lire 250.000 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o
amministrativa in altro Stato membro dell’Unione europea.
V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati
alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.
Articolo 5
1. Locazioni e affitti di beni immobili: a) quando hanno per
oggetto fondi rustici . . . . . . . . . . . . . . |
0,50% |
b) in ogni altro caso. . . . . . . . . |
2% |
2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni
relative . . . |
2% |
3. Concessioni di diritti d’acqua a tempo determinato,
cessioni e surrogazioni relative . . . . . . . . . . . . . .
. |
0,50% |
4. Contratti di comodato di beni immobili |
L. 250.000 |
Note:
I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata
pluriennale, l’imposta, se corrisposta per l’intera durata del contratto, si
riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale
moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo
degli stessi contratti è assoggettata all’imposta nella misura fissa di lire
100.000.
II) In ogni caso l’ammontare dell’imposta, per le locazioni e gli affitti di
beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000.
II-bis) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all’articolo 17,
comma 3-bis, l’aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i
singoli contratti. In ogni caso l’ammontare dell’imposta dovuta per la denuncia
non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000.
Articolo 6
1. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di
debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura
privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di
terzi, se non richieste dalla legge |
0,50% |
Nota:
Le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo
all’applicazione di una sola imposta, salva l’applicazione dell’imposta fissa
per quelle non contestuali.
Articolo 7
1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:
a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole .
. . . . . . . . . |
L. 150.000 |
b) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al
trasporto promiscuo di persone o cose: 1) autovetture e
autoveicoli fino a 53 KW ovvero autobus e trattori stradali fino a
110 KW . . . . . |
L. 150.000 |
2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni KW
. . . . . . . |
L. 3.500 |
3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per
ogni KW |
L. 1.750 |
c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose
di portata: 1) fino a 7 quintali . . . . . . |
L. 198.000 |
2) da oltre 7 fino a 15 q. . . . . |
L. 288.000 |
3) da oltre 15 fino a 30 q. . . . |
L. 324.000 |
4) da oltre 30 fino a 45 q. . . .
. |
L. 378.000 |
5) da oltre 45 fino a 60 q. .
. . |
L. 450.000 |
6) da oltre 60 fino a 80
q. . . . . |
L. 516.000 |
7) oltre 80 quintali]
. . . . . |
L. 642.000 |
d) [rimorchi di
portata: 1) fino a
20 quintali . . . . . . . |
L.
264.000 |
2) da oltre
20 fino a 50 q. . . . . |
L. 354.000 |
3) oltre
50 quintali] . . . . |
L. 450.000 |
e) [rimorchi
per trasporto di
persone:
1) fino a 15
posti . . . . .
. . . |
L. 228.000 |
2) da 16 a
25 posti . .
. . . . . . |
L.
252.000 |
3) da 26
a 40
posti .
. . . .
. . |
L.
300.000 |
4)
oltre
i 40
posti]
. .
. . |
L.
360.000 |
f) unità da diporto: 1) natanti: a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto . . . . |
L. 105.000 |
b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto . . . . . . . . |
L. 210.000 |
2) imbarcazioni: a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto . . . . |
L. 600.000 |
b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto . . . . |
L. 900.000 |
c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto . . . . |
L. 1.200.000 |
d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto . . . . |
L. 1.500.000 |
3) navi . . . . . . . . . . . . . |
L. 7.500.000 |
Note:
I) [Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i
rimorchi destinati a servire detti veicoli - sempreché non siano adatti al
trasporto di cose - l’imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da
operarsi sull’imposta indicata nella lettera d), si applica per i rimorchi ad
uso abitazione per campeggio e simili].
II) [Non sono soggette a registrazione le scritture private, con sottoscrizione
autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al Pubblico Registro
Automobilistico per formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione, qualora
contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalità].
Articolo 8
- Atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di
controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio,
compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e
quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le
sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i
provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:
a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti |
le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti |
b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura . . . . . . . . |
3% |
c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. . . . . . |
1% |
d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale . . . . |
L. 250.000 |
e) che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto . . . . . . . . . |
L. 250.000 |
f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi: modifica di tali condanne o attribuzioni . . . . . . . . . |
L. 250.000 |
g) di omologazione . . . . . . . . |
L. 250.000 |
Note:
I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci
ai sensi dell’art. 644 del codice di procedura civile sono soggetti all’imposta
in misura fissa.
II) Gli atti di cui alla lettera b) non sono soggetti all’imposta proporzionale
per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni
soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico.
II-bis) I provvedimenti che accertano l’acquisto, per usucapione della proprietà
di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti
all’imposta secondo le disposizioni dell’art. 1 della tariffa.
Articolo 9
1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto
prestazioni a contenuto patrimoniale |
3% |
Articolo 10
1. Contratti preliminari di ogni specie . . . . . . . . . . . . . |
L. 250.000 |
Nota:
Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra
confirmatoria si applica il precedente art. 6; se prevede il pagamento di
acconti di prezzo non soggetti alla imposta sul valore aggiunto ai sensi degli
articoli 5, comma 2, e 40 del testo unico si applica il precedente art. 9. In
entrambi i casi l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la
registrazione del contratto definitivo.
Articolo 11
1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all’art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all’art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter; atti di ogni specie per i quali è prevista la applicazione dell’imposta in misura fissa |
L. 250.000 |
Articolo 11-bis
1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale |
L. 250.000 |
Parte II
Atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso
Articolo 1
1. Atti indicati: a) negli articoli 2, comma 1, 3, 6, 9 e 10 della parte prima formati mediante corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal codice civile è richiesta a pena di nullità la forma scritta e di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse. . . . . . . |
le stesse imposte previste per i corrispondenti atti nella parte prima |
b) nell’art. 5, comma 2, del testo unico quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto . . . . . . . . . . |
L. 250.000 |
Nota:
I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al
credito al consumo, per i quali il titolo VI del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono
assoggettati a registrazione solo in caso d’uso.
Articolo 2
1. Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui all’articolo 5 della tariffa, parte I, quando l’ammontare dell’imposta risulti inferiore a lire 250.000 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote partecipazione in società o enti di cui all’articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell’articolo 8 della tabella :. . |
L. 250.000 |
2. Lodi arbitrali non dichiarati esecutivi. . . . . . . . . . . . . . . |
le stesse imposte previste nell’art. 8 della parte prima |
Articolo 2-bis
- Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o
scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni
complessivi nell’anno
Articolo 3
1. Scritture private non autenticate aventi per oggetto comodato di
beni mobili . . . . . . . . . . |
L. 250.000 |
Articolo 4
1. Scritture private non autenticate non aventi per oggetto
prestazioni a contenuto patrimoniale; conti e rendiconti di ogni genere,
scritti, disegni, modelli, fotografie e simili . . . . . . . . . . . . .
. |
L. 250.000 |
Articolo 5
1. Quietanze rilasciate mediante scritture private non autenticate.
. . |
0,50% |
Articolo 6
1. Procure, deleghe e simili rilasciate per il compimento di un solo
atto e per l’intervento in assemblea . . |
L. 250.000 |
Articolo 7
1. Atti riguardanti l’espropriazione per pubblica utilità diversi da
quelli indicati nell’art. 1 della parte prima |
L. 250.000 |
Articolo 8
1. Mandati e ordini di pagamento sulle casse di pubbliche
amministrazioni, girate e quietanze apposte sui medesimi . . . . . . . .
. . . . . |
L. 250.000 |
Articolo 9
1. Libretti di conto corrente e di risparmio e relative lettere di
addebitamento e accreditamento |
L. 250.000 |
Articolo 10
1. Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed i contratti di
associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, non soggette
all’imposta sul valore aggiunto |
L. 250.000 |
Articolo 11
1. Atti formati all’estero diversi da quelli indicati alla lettera
d) dell’art. 2 del testo unico:
a) che se formati nello Stato sarebbero soggetti all’imposta fissa ai
sensi dell’art. 40 del testo unico . . . . . . . . . |
L. 250.000 |
b) in ogni altro caso . . . . . . . . |
le stesse imposte stabilite per i corrispondenti attiformati nello
Stato |
Tabella
Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione
Articolo 1
- Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in
essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni
diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.
Articolo 2
- Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima
della tariffa, dell’autorità giudiziaria in sede civile e penale, della
Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei
Tribunali amministrativi regionali, delle Commissioni tributarie e degli
organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti; atti del
contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure
alle liti.
Articolo 3
- Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti:
- in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati
d’ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di
interesse pubblico;
- ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone
non assoggettate alle imposte sul reddito.
Articolo 4
- Atti di ultima volontà.
Articolo 5
- Atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione,
riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute,
comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o
all’appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche
regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese
le quietanze da cui risulti l’estinzione del debito; atti e documenti
formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile
sostitutivo.
Articolo 6
- Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.
Articolo 7
- Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia
soggetti all’imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché
ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate
agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto
inerente all’acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti
posto in essere nei rapporti dell’assicuratore con altri assicuratori, con
agenti, intermediari ed altri collaboratori, anche autonomi, e con gli
assicurati; atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento
mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche
in sede di liquidazione, e alla emissione ed estinzione dei relativi
certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.
Articolo 8
- Azioni, obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa e relative
girate.
- Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla
negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applicano rispettivamente
gli articoli 8 e 11 della parte prima e l’art. 2 della parte seconda della
tariffa.
Articolo 9
- Atti propri delle società ed enti di cui all’articolo 4 della parte
prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di
nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e
liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale
delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso;
scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi,
aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente.
Articolo 10
- Sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti,
documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; atti,
documenti e provvedimenti di cui all’art. 57 della legge 27 luglio 1978, n.
392; contratti di lavoro subordinato, collettivi, e individuali; contratti
di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per
alimenti di animali.
Articolo 11
- Cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro
accettazione, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni cambiarie
fatte sui medesimi; atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti
di ritorno.
Articolo 11-bis
1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli
iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Articolo 11-ter
1. Verbali di gara o d’incontro, dichiarazioni di nomina di cui all’articolo
583 del codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai
notai delegati.
Articolo 11-quater
1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento
di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni
legislative o regolamentari.
Prospetto dei coefficienti
Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle
rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,5 per cento
|