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Decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 138

Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell’articolo 3, commi 154 e 155, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1998

Art. 3
Determinazione dell’unità di consistenza

  1. L’unità di consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria indicate nel quadro generale, di cui all’allegato B, è il metro quadrato di superficie catastale. I criteri di determinazione di tale superficie sono descritti nell’allegato C al presente regolamento.
  2. Le tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane, di cui al comma 1, sono determinate con riferimento alla suddetta unità di superficie.

 

Allegato C
Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T).

Criteri generali

  1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
  2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.
  3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.
  4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.

Criteri per i gruppi "R" e "P"

  1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie catastale è data dalla somma:
    1. della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
    2. della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura:
      • del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
      • del 25 per cento qualora non comunicanti;
    3. della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura:
      • del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
      • del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti.
      Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P, la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento;
    4. della superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate.
  2. La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento.
  3. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1.

Criteri per il gruppo "T"

  1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo T, la superficie catastale è data dalla somma:
    1. della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria e dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali;
    2. della superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali computata nella misura:
      • del 50 per cento, se comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a);
      • del 25 per cento se non comunicanti;
    3. della superficie dei balconi, terrazze e simili computata nella misura del 10 per cento;
    4. della superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare computata nella misura del 10 per cento, ovvero, per le unità immobiliari di categoria T/1, nella misura del 20 per cento.
  2. Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria T/1, la superficie dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali di cui alla lettera a) del precedente comma 1, è computata nella misura del 50 per cento.

Allegato B
Quadro generale delle categorie

Unità immobiliari ordinarie

Gruppo R
(Unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari)
R/1
- Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui.
R/2
- Abitazioni in villino e in villa.
R/3
- Abitazioni tipiche dei luoghi.
R/4
- Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per rimesse di veicoli.

 

Gruppo P
(Unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo)
P/1 - Unità immobiliari per residenze collettive e simili.
P/2 - Unità immobiliari per funzioni sanitarie.
P/3 - Unità immobiliari per funzioni rieducative.
P/4 - Unità immobiliari per funzioni amministrative, scolastiche e simili.
P/5 - Unità immobiliari per funzioni culturali e simili.

Gruppo T
(Unità immobiliari a destinazione terziaria)
T/1 - Negozi e locali assimilabili.
T/2 - Magazzini, locali da deposito e laboratori artigianali.
T/3 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi.
T/4 - Pensioni.
T/5 - Autosilos, autorimesse e parcheggi a raso di tipo pubblico.
T/6 - Stalle, scuderie e simili.
T/7 - Uffici, studi e laboratori professionali.

Unità immobiliari speciali

Gruppo V
(Unità immobiliari speciali per funzioni pubbliche o di interesse collettivo)
V/1 - Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei ed impianti di risalita.
V/2 - Stabilimenti balneari e di acque curative.
V/3 - Fiere permanenti, recinti chiusi per mercati, posteggio bestiame e simili.
V/4 - Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti, cappelle ed oratori.
V/5 - Ospedali.
V/6 - Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi e per divertimento, arene e parchi zoo.
V/7 - Unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo, con censibili nelle categorie di gruppo P, per la presenza di caratteristiche non ordinarie ovvero non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo V.

Gruppo Z
(Unità immobiliari a destinazione terziaria produttiva e diversa)
Z/1 - Unità immobiliari per funzioni produttive.
Z/2 - Unità immobiliari per funzioni produttive connesse all’agricoltura.
Z/3 - Unità immobiliari per funzioni terziario-commerciali.
Z/4 - Unità immobiliari per funzioni terziario-direzionali.
Z/5 - Unità immobiliari per funzioni ricettive.
Z/6 - Unità immobiliari per funzioni culturali e per lo spettacolo.
Z/7 - Stazioni di servizio e per la distribuzione dei carburanti agli autoveicoli.
Z/8 - Posti barca compresi in porti turistici.
Z/9 - Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo.
Z/10 - Unità immobiliari a destinazione residenziale o terziaria, non censibili nelle categorie dei gruppi R e T, per la presenza di caratteristiche non ordinarie, ovvero unità immobiliari non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo Z.

 

 

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