La circolare di Banca d’Italia n. 263/2006 sezione IV
articolo 1 dispone che l’immobile sia stimato da un perito
indipendente.
Per perito indipendente si intende una persona che possiede
le necessarie qualifiche, capacità ed esperienza per effettuare
una valutazione, che non abbia preso parte al processo di
decisione del credito ne sia coinvolto nel monitoraggio del
medesimo. Un perito ha i criteri di indipendenza ed
obiettività previsti dal presente Codice di condotta ed è
iscritto ad Albi, e/o Ordini professionali - ed altri
soggetti abilitati per legge - il cui Ordinamento consenta di
svolgere l’attività di valutazione immobiliari |