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Valori Agricoli Medi della Regione Friuli | |||||||
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Nel caso di esproprio di un'area non edificabile,
l'indennità è determinata in base al criterio del valore agricolo,
tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del
valore dei manufatli edilizi legittimamente realizzati, anche in
relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la
possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. Se
l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al
valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella
zona fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.
I VAM sono regolamentati dalla seguente normativa D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 art. 40-42 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in maleria di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)" L. 22-10-1971 n. 865 art.16 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per pubblica utilità". II Valore agricolo medio è determinato ogni anno, entro il 31 gennaio, dalla Commissione Provinciale Espropri nell'ambito delle singole regioni agrarie, con riferimento ai valori dei terreni considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, e rilevati nell'anno solare precedente.I Valori sono espressi in Euro per ettaro. |
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