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Compravendite, obbligo di conformità tra stato di fatto dell’immobile e dati catastali
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Il Decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), stabilisce, all’art. 19, nuove norme in materia di aggiornamento catastale e redazione degli atti traslativi di unità immobiliari aggiungendo all’art. 29 della legge n. 52 del 27/02/1985 un ulteriore comma: ”1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari ".
E’ evidente la finalità fiscale della norma che, al comma 1 dello stesso art. 19, prevede l’attivazione, a partire dal 1° gennaio 2011, dell’Anagrafe immobiliare integrata, gestita dall’Agenzia del Territorio, con la funzione di attestare ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.”

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