|
|||||
Compravendite, obbligo di conformità tra stato di fatto dell’immobile e dati catastali | |||||
HOME PAGE
|
|||||
Il Decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica),
stabilisce, all’art. 19, nuove norme in materia di aggiornamento
catastale e redazione degli atti traslativi di unità immobiliari
aggiungendo all’art. 29 della legge n. 52 del 27/02/1985 un ulteriore
comma: ”1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra
vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo
scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti,
ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le
unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione
catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la
dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo
stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle
disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può
essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un
tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento
catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli
intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze
dei registri immobiliari ". |
|||||
Torna al menù CATASTO | |||||
UNA VISURA CATASTALE NELLA TUA MAIL a 6 EURO? MANDACI PER MAIL a postmaster@tuttotecnica.it I DATI IN UNO AL VERSAMENTO DI EURO 6.00 TRAMITE PAYPAL CLICCANDO QUI |
|||||
|