Allo scopo di evitare che i collaudatori dei fabbricati realizzati con
l’intervento dello Stato da cooperative edilizie, nel procedere al riparto del
costo delle costruzioni fra i diversi assegnatari degli appartamenti adottassero
criteri disparati, questo Ministero con circolare 1° luglio 1926 n. 9400 diramò
opportune istruzioni per precisare i criteri di massima che i collaudatori
dovevano tenere presenti nell’espletamento dell’incarico.
Peraltro le nuove esigenze determinate dal progresso della tecnica edilizia ed i
nuovi orientamenti di
valutazione e di preferenze da parte dei soci assegnatari, inducono ora a
rielaborare i criteri suggeriti
con la sopracitata circolare, e ad emanare una nuova completa normativa della
materia.
Tenuto anche conto di quanto osservato in sede consultiva dalla Commissione
Centrale di Vigilanza per l’edilizia economica e popolare, si provvede dunque a
precisare, in particolare, i criteri di ammissibilità delle spese ai benefici di
legge, le componenti dell’importo netto da ripartire, i criteri fondamentali di
determinazione del costo-valore degli alloggi.
Sembra tuttavia opportuno premettere alcune considerazioni di carattere
generale, per meglio configurare la funzione del collaudatore per quanto
concerne sia il collaudo delle opere eseguite sia il
riparto della spesa sostenuta.
Secondo i principi generali, valevoli in materia di opere pubbliche, ai quali si
ispirano le specifiche disposizioni riguardanti i lavori degli enti costruttori
di case economiche e popolari il compimento delle opere costruite deve essere
riconosciuto “regolare” mediante il collaudo, che va eseguito da persona,
rivestita di particolari requisiti, nominata nei modi di legge (2).
Il collaudatore, incaricato di accertare tale regolarità attraverso la
rispondenza dell’opera alle previsioni del progetto ed alle buone regole della
tecnica, svolge, in questo campo, una funzione di controllo nell’interesse
preminente dello Stato, tenuto conto che lo Stato assume, tra i suoi fini, come
si desume dal t.u. 28 aprile 1938 n. 1165, quello di promuovere l’edilizia
popolare ed economica ed all’uopo agevolare la realizzazione di programmi
costruttivi col sistema del concorso o del contributo nella spesa o con altre
modalità, e di conseguenza, si riserva il potere di vigilare e verificare che le
relative costruzioni siano eseguite col rispetto delle regole tecniche e delle
altre norme idonee a garantire il raggiungimento delle finalità predette.
***
Prima di procedere alla ripartizione della spesa, il collaudatore dovrà tener
presente che, qualora si tratti di più edifici costruiti dalla stessa
cooperativa in uno stesso appezzamento di terreno ed in esecuzione di un unico
programma costruttivo, la spesa da ripartire è quella complessiva, come se detti
edifici costituiscano un unico fabbricato (senza, cioè, far gravare soltanto su
un gruppo di soci le eventuali maggiori spese sostenute – necessariamente
– per fondazioni o sistemazioni speciali del loro edificio).
Dovranno quindi essere esattamente stabilite le aree di uso comune, quelle
assegnate in proprietà e quelle assegnate in uso, elementi che devono risultare
in maniera esatta dai verbali di assegnazione ai singoli soci. E’ evidente
infatti che soltanto le proprietà concorrono nelle quote millesimali tra i soci.
La ripartizione, inoltre dovrà essere effettuata sulla base delle
caratteristiche distributive e di rifinitura previste nel progetto o nelle
varianti approvate, mentre le modifiche di qualsiasi genere, sia distributive
che di qualità di materiali impiegati, introdotte dal singolo socio, non
dovranno essere computate, rimanendo così l’eventuale maggiore onere ad
esclusivo carico del socio stesso. In altre parole è compito del collaudatore
procedere alla ripartizione della spesa limitando l’accertamento della stessa e
la determinazione delle quote millesimali esclusivamente all’ammontare
ammissibile ai benefici di legge (mutuo e contributo). Il che chiarisce come
ogni onere relativo a patti e condizioni direttamente intervenute tra impresa e
singoli soci debba rimanere estraneo all’accertamento di specifica competenza
del collaudatore sia per quanto concerne il rapporto cooperativa-Stato sia per
quanto attiene al rapporto Cooperativa-Impresa.
Si è sottolineato quanto precede non per escludere la evenienza che il
collaudatore valuti – soprattutto a richiesta della Cooperativa – anche le
eventuali modifiche apportate ad ogni singolo alloggio su domanda del rispettivo
assegnatario (caratteristiche distributive, materiali, rifiniture), ma ai fini
della esatta determinazione di quelle quote millesimali la cui rilevanza appare
evidente considerando che in base ad esse dovranno far carico ai soci,
proporzionalmente, le spese condominiali, in conformità e con le eccezioni
previste dalle disposizioni di cui al Capo 4° del titolo XII del t.u. 28 aprile
1938 n. 1165.
In conclusione, l’importo netto complessivo della spesa da ripartire tra i
singoli assegnatari deve essere determinato rispettando i seguenti criteri:
- le opere le quali, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano ritenute non
necessarie ed aventi carattere di lusso debbono essere escluse per intero dal
contributo e dal mutuo;
- le opere necessarie, ma eseguite con criteri di lusso, debbono essere escluse
dal contributo e dal mutuo per la differenza tra il loro importo e quello delle
opere ordinarie corrispondenti;
- le opere ammissibili al contributo ed al mutuo ma differenti da quelle della
generalità dei soci debbono essere addebitate direttamente ai rispettivi soci,
prima di stabilire il riparto secondo i criteri che seguono.
***
Il collaudatore, impostando il calcolo millesimale sulla base
delle superfici reali,accertate per sua diretta constatazione, dovrà pervenire
alla determinazione del costo-valore degli alloggi in base alla valutazione
delle caratteristiche di ogni ambiente singolarmente considerato.
Si parla di costo-valore in quanto la ripartizione va effettuata non solo in
funzione del costo di costruzione, ma anche tenendo conto, in maniera relativa
tra gli appartamenti, del valore effettivo che
ad ognuno di essi compete.
Dette caratteristiche possono distinguersi come segue:
- caratteristiche che derivano da proprietà intrinseche: destinazione;
- caratteristiche che derivano da condizioni relative all’esterno o da fattori
totalmente esterni:
- altezza di piano, orientamento, prospetto;
- caratteristiche che derivano sia da proprietà intrinseche sia da condizioni
esterne: luminosità.
Oltre alle predette che, ripetesi, vanno riferite ad ogni singolo ambiente, può,
in taluni eccezionali casi, risultare opportuno considerare una caratteristica
intrinseca dell’alloggio valutato nella sua unità: la funzionalità globale
dell’appartamento.
All’atto pratico, gli accennati criteri di valutazione si traducono
nell’applicazione di determinati coefficienti riduttori (minori cioè dell’unità)
i quali riferiti alla superficie dei singoli ambienti, ne diminuiscono l’entità,
trasformandola da superficie reale in superficie virtuale.
Detti coefficienti sono i seguenti e devono essere tutti applicati poiché, dato
il meccanismo del sistema, la mancata considerazione di taluno di essi equivale
ad attribuire al coefficiente riduttore omesso il valore massimo unitario:
coefficiente di destinazione,
coefficiente di piano,
coefficiente di orientamento,
coefficiente di prospetto,
coefficiente di luminosità,
coefficiente di (eventuale) funzionalità globale dell’alloggio.
Nel redigere il riparto di spesa, la prima operazione da compiere è il calcolo
della consistenza della superficie di ogni singolo vano quale risulta
moltiplicando la superficie reale per il coefficiente riduttore di destinazione.
Successivamente, la superficie del vano così determinata deve essere
ulteriormente ridotta con l’applicazione dei coefficienti di orientamento,
prospetto e luminosità.
Si sommano quindi – per ogni alloggio – le superfici di tutti i vani come sopra
ottenute e la superficie
complessiva risultante si moltiplica per il coefficiente riduttore di piano: si
perviene in tal modo alla
determinazione della superficie virtuale totale di ciascun appartamento.
La quota millesimale afferente ad ogni appartamento risulta dal rapporto tra la
superficie virtuale dell’appartamento stesso e la somma delle superfici virtuali
di tutti gli alloggi, con esclusione, dell’appartamento del portiere (ove
esista) e di ogni altra area comune.
Ciò premesso, allo scopo di raggiungere uniformità ed obiettività di criteri, si
forniscono e si illustrano i
valori indicativi medi per ognuno dei coefficienti sopraindicati.
Coefficiente di destinazione. – ha il fine di stabilire una valutazione degli
spazi costituenti l’alloggio in relazione alla misura della loro utilità. E’
chiaro che la percentuale di spazio destinata ad accessori
(intendendo per accessori tutti i vani ad eccezione delle stanze vere e proprie)
in relazione alla utilizzazione, non può avere , nella valutazione, lo stesso
peso della percentuale di spazio destinata a stanze.
Per due appartamenti di egual numero di stanze, e, quindi, presumibilmente, di
superficie totale pressoché eguale, lo spazio destinato ad accessori in più o in
meno, rispettivamente, non può offrire vantaggi o svantaggi, valutabili in
misura eguale alla maggiore o minore superficie, come è giusto per
la maggiore o minore superficie delle stanze; detti vantaggi o svantaggi debbono
essere valutati in misura proporzionale alla maggiore o minore superficie dello
spazio destinato ad accessori, con l’applicazione di un coefficiente minore
dell’unità.
Per due appartamenti di diverso numero di stanze, e quindi, di diversa
superficie, normalmente lo spazio destinato ad accessori (nel caso prima
specificato) costituisce una percentuale maggiore, rispetto alla totale
superficie, nell’alloggio più piccolo, mentre l’utilità di detto spazio è
proporzionalmente maggiore nell’alloggio più grande, in quanto serve maggior
numero di stanze.
Quindi, se la detta superficie di accessori fosse valutata in maniera eguale
alla superficie delle stanze, la stima sarebbe a discapito degli alloggi più
piccoli.
Per il coefficiente di destinazione si indicano i seguenti valori:
- camere
……………………………..………………..……
- servizi (cucina, bagno, latrina, ripostiglio)
……..……..
- corridoi, disimpegni
…………………………….……….
- logge racchiuse tra tre pareti
………………..…………
- cantine e soffitte (di sgombero)
…………..……………
- balconi coperti
……………………………….………….
- balconi scoperti
……………………………….…………
- terrazzo a livello
…………………………….…………..
- giardini ed aree di rispetto
……………………………..
E’ peraltro da tenere presente che per le terrazze a livello, i giardini e le
aree di rispetto, i valori del coefficiente sono solo indicativi influendo nella
valutazione, in modo sostanziale, l’entità dell’estensione di dette superfici
sia rispetto alla superficie dell’alloggio, sia rispetto all’effettivo grado di
utilizzazione e di godimento.
Inoltre, il valore del coefficiente di destinazione potrà essere opportunamente
ridotto in caso di particolari servitù dell’ambiente da valutare.
Coefficiente di piano. – Deve tener conto di tutte le condizioni che
caratterizzano un appartamento o un ambiente per il fatto di trovarsi ad una
altezza minore o maggiore relativamente ad altri e, deve, quindi, considerare
ogni aspetto, positivo o negativo, che deriva da questo fatto: comodità di
accesso, onerosità di spese per eventuale ascensore, appetibilità commerciale,
luminosità, rumorosità, panoramicità, soggezione ai venti, onerosità di
trasporti (masserizie ecc.). Taluni di questi aspetti non sono univocamente
legati alla sola altezza del piano, e, pertanto, per essi, con questo
coefficiente si considera la sola quota parte relativa.
Nella determinazione di questo coefficiente, è anzitutto necessario rilevare la
sostanziale differenza tra i casi, che normalmente si verificano, di fabbricati
dotati di ascensori e i casi, meno frequenti, ma pure possibili, di fabbricati
senza ascensore.
Valutando globalmente la misura dei vantaggi che ad un dato appartamento
derivano con l’aumentare
dell’altezza e la misura corrispondente degli svantaggi, non sembra che la
condizione di optimum
possa spettare al primo piano, quanto piuttosto al secondo e non solo a questo:
ciò sempre tenendo presente, come già detto, “tutte” le condizioni che
caratterizzano un certo ambiente per il fatto di trovarsi ad un certo piano.
Per il caso di fabbricati con ascensore si adotteranno i valori seguenti.
Indicato con p
il piano scantinato,
il piano terreno,
l’eventuale piano
t
il primo piano, si indicano i piani sovrastanti con indici variabili da 2 a n
0,85
0,95
n-2
:
1,00
1,00
1,00
con detrazioni eventuali
con detrazioni eventuali.
Le detrazioni eventuali possono essere per ambienti sotto terrazzo: 0,03; sotto
tetto:
0,02 e per particolari servitù (lavatoi, cabine) : 0,02.
Nel caso, invece, di fabbricato privo di ascensore, evidentemente, la misura
degli svantaggi aumenta rispetto a quella dei vantaggi in proporzione diretta
all’altezza del piano, e, pertanto, i valori precedenti, in questo caso, devono
subire alcune modifiche.
Fermi restando i valori stabiliti per p , p , p si ritiene equo assegnare il
coefficiente 1,00 a p mentre da p a p la riduzione deve essere proporzionale al
numero dei piani fino a raggiungere il minimo di 0,90 per l’ultimo piano.
Anche in questo caso potranno operarsi nella stessa misura le detrazioni
suaccennate. I valori del
coefficiente di piano così stimati valgono nel caso normalmente ricorrente di
fabbricati ad un non
elevato numero di piani. Dovendo considerare eccezionalmente un fabbricato di
tipo intensivo
occorrerà stabilire una variabilità del coefficiente deducibile dai valori di
appetibilità commerciale.
Coefficiente di orientamento. – Deve tener conto di tutti i vantaggi che ad un
dato ambiente derivano
dalla sua posizione rispetto ai punti cardinali, valutando gli effetti per la
parte di competenza (quindi,
quantità di sole, di luce, di calore, esposizione ai venti dominanti) connessi
ad un dato orientamento,
indipendentemente da altre condizioni caratteristiche del vano considerato.
La variazione del coefficiente deve essere continua lungo tutto l’arco N-E-S-W
pur non essendo
proporzionale all’angolo di rotazione. I valori da adottare sono:
t
s
r
SE-SO
:
1,00÷0,97
NE-SE
NO-SW
NO-NE
:
:
0,90÷0,80
per ambiente senza finestra, interni agli alloggi:
Coefficiente di prospetto. – Si riferisce alla caratteristica relativa ai
particolari maggiori o minori benefici che derivano ad un alloggio o ambiente
rispetto ad altri dall’apertura su una facciata piuttosto che su di un'altra
dell’edificio: è chiaro che i maggiori o minori benefici sono condizionati
dall’esterno in quanto l’affaccio può essere su strada, su distacco, su cortile
mentre la visuale può essere più o meno libera e panoramica. E’ da tener
presente che i vantaggi connessi a quest’ultimo aspetto in relazione alla
maggiore altezza della quota stradale, sono già stati considerati nella stima
del coefficiente di piano.
Nella stima del coefficiente in esame il collaudatore dovrà porre particolare
attenzione essendo evidente che i maggiori o minori benefici devono riferirsi ad
un assetto edilizio stabile già realizzato o
da realizzare sulla base di precisi vincoli urbanistici.
Seguono i valori da adottare per il coefficiente di prospetto:
- su giardini, vedute panoramiche, strade 1,00÷0,95
- su zone di rispetto …………………………..………….……………… 0,90÷0,85
- su cortili ………………..………………………………..………………
- su chiostrine …………..………………………………..………………
- locali senza finestre e cantinati …..……..…………..………………
Coefficiente di luminosità. – Considera la quantità di luce che penetra nei vari
ambienti in relazione alla loro superficie.
La misura della luminosità dipende sia dall’altezza del piano, sia
dall’orientamento, sia dal rapporto tra la superficie illuminante (apertura
delle finestre) e quella illuminata (ampiezza del rispettivo vano).
Tuttavia, dato che gli effetti di maggiore o minore luminosità
derivante dai primi due fattori sono già stati considerati nei coefficienti di
piano e di orientamento, nella valutazione del coefficiente di luminosità si
deve tener conto soltanto del rapporto tra superficie illuminante e superficie
illuminata.
Appare peraltro opportuno che il coefficiente, pur in relazione con il detto
rapporto, non coincida con esso al fine di non creare eccessive sproporzionate
differenze di valutazione.
Pertanto, con riferimento ai valori normalmente in uso per il sopraccennato
rapporto di luminosità e
salve le eccezioni dovute a casi particolari, da valutarsi dal collaudatore, si
ritiene che i valori da
attribuire al coefficiente di luminosità in relazione al rapporto tra superficie
delle finestre e superficie
degli ambienti siano i seguenti:
indicando con K=S /Sa detto rapporto:
l=1,000
l=0,965
l=0,940
l=0,920
l=0,900
l=1,000
Coefficiente di funzionalità globale dell’alloggio. – In generale deve
presumersi che trattandosi di riparti di spesa relativi a fabbricati i cui
prospetti sono stati regolarmente approvati, gli standards minimi sia degli
alloggi nella loro unità sia dei vani relativi, vengano rispettati.
Potrebbe, comunque, eccezionalmente, verificarsi il caso particolare in cui gli
standards medesimi non
fossero osservati e di ciò deve essere tenuto conto.
E’ possibile, ad esempio, che si verifichino anomalie fra percentuale di
superficie utile di stanze e percentuale di superficie di disimpegni, nonché
differenze di criteri distributivi, tali da determinare gradi diversi di
funzionalità.
In tali casi, e quindi, non in linea generale, è necessario introdurre uno
specifico coefficiente di funzionalità globale dell’appartamento, da valutarsi
dal collaudatore entro limiti comparativi compresi
tra 1,00 e 0,90 e da applicarsi alla sommatoria delle superfici virtuali di
tutti gli ambienti costituenti
l’alloggio, determinate in base agli altri coefficienti caratteristici.
A conclusione dell’esposizione dei criteri di valutazione da seguire per la
determinazione delle quote
millesimali tra i soci, è opportuno aggiungere una considerazione di carattere
specifico attinente alla
particolare situazione che può, sia pure eccezionalmente, presentarsi allorché
il divario tra le altezze
nette dei piani superi il valore di 5 cm. In tal caso, più che ricorrere al
calcolo dei volumi virtuali è opportuno introdurre un coefficiente di volume i
cui valori siano proporzionali ai rapporti tra le altezze
minori e quella massima dei vari piani; il coefficiente, quindi, riduttore da
applicare alle superfici dei soliambienti o vani propriamente detti.
***
Il riparto di spesa dovrà essere compilato e comunicato con la maggiore urgenza
alla Cooperativa
tramite il Provveditorato alle Opere Pubbliche – per gli adempimenti di cui
all’art.84 del t.u. 28 aprile
1938 n.1165 - e comunque immediatamente dopo le risultanze del collaudo.
***
I nuovi criteri non si applicano ai collaudi (od ai riparti di spesa) già
affidati al collaudatore o già compiuti alla data della presente, nonché a
quelli rinnovati dopo tale data in sostituzione di altri effettuati in
applicazione della precedente normativa.
E’ abrogata la circolare 1° luglio 1926 n.94.
I competenti Uffici, cui si invia la presente circolare, nell’affidare gli
incarichi di collaudo richiameranno
la particolare attenzione dei collaudatori sull’obbligo di attenersi alle norme
in essa contenute.
(2) Attualmente e fino al dicembre 1996 la nomina del collaudatore è di
competenza del Provveditore
regionale alle opere pubbliche qualunque sia l’importo delle opere da
collaudare, in virtù dell’art.14 d.l. 15 marzo 1965 n.124, convertito nella
legge 13 maggio 1965 n.431, la cui validità è stata appunto
prorogata al 31 dicembre 1966 con legge 23 dicembre 1965 n.1419.
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