TUTTOTECNICA.IT
Il più grande raccoglitore di
materiale tecnico
del web
IL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA
di concerto
con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art
10 della L 8/7/1980, 319, in base al quale ogni triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi,
variabili o a vacazione spettanti a periti, consulenti
tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla
variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel
triennio precedente; Visto il DpR 27/7/1988, n 352, con il quale
è stata adeguata la misura dei predetti onorari in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi dal dicembre 1984 al dicembre 1987;
Visto il D.M. 5/12/1997, con il quale e' stata
adeguata la misura degli onorari a variazione in relazione alla
variazione, accertata dall' ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
da agosto 1988 ad agosto 1994; Rilevato che non si è proceduto all'adeguamento degli onorari fissi e variabili al termine del triennio agosto/1988 agosto/1991, nè in quelli successivi, così come non si è proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo
al termine del triennio agosto 1994-agosto 1997, nè in quello
successivo; Considerato che la misura degli onorari predetti non appare più adeguata;
Ritenuta
pertanto l'opportunità di procedere all'adeguamento degli
onorari sopra indicati rispettivamente per il periodo
agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994- agosto 1999; Rilevato che l'ISTAT, con nota del 23/5/2001, ha comunicato che
l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e'
pari a 57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 è pari a
14,9%; Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della
L.
12/1/1991, n 13, si può provvedere con decreto
ministeriale; Decreta:
Art. 1.
1. Gli onorari
di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono
rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione
e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
2. Gli
importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.
3. Il
presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa
fronte con gli stanziamenti del capitolo 1360, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.1.2.1., spese
di giustizia, del centro di responsabilità "Affari di giustizia", dello stato di previsione della spesa del
Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002 e
dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il presente
decreto sarà inviato al controllo secondo la normativa vigente.
Allegato
TABELLE
CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI
VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE
OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA
LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.
Art. 1. Per la
determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per
la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto
dell'accertamento determinato sulla base di elementi
obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la
consulenza tecnica al valore della controversia; se non e'
possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono
commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento
dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni.
Art. 2. Per la perizia
o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e
fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro
5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro
5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro
10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro
25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%;
da euro
51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro
103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316%
all'1,8790%;
da euro
258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737%
allo 0,9474%.
E' in ogni
caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
CALCOLO AUTOMATICO
Art. 3. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di
aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali,
patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento
di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a
beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo
precedente e ridotto alla metà. E' in ogni
caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 4. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e
relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per
scaglioni:
A. Sul totale
delle attività:
fino a euro
51.645,69, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da 51.645,70
e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1405% allo 0,2811%;
da euro
103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da euro
258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
da euro
516.456,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0235% allo
0,0471%;
da euro
1.032.913,81 fino e non oltre euro 2.582.284,50, dallo 0,0093%
allo 0,0188%.
B. Sul totale
dei ricavi lordi:
fino a euro
258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da euro
258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
da euro
516.546,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0188% allo
0,0376%;
da euro
1.032.913,81 fino e non oltre euro 5.164.568,99,
dallo 0,0093%
allo 0,0188%.
I suddetti
onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio
riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna
attività commerciale od industriale o la cui attività sia
limitata alla pura e semplice amministrazione di beni
immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale
disposizione non si applica agli enti pubblici. E' in ogni
caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.CALCOLO AUTOMATICO
Art. 5. Salvo quanto
previsto nell'articolo precedente per la perizia o la
consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e
situazioni contabili spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 970,42.
Art. 6. Per la perizia o la consulenza tecnica in
materia di avarie comuni spetta al perito o
al consulente tecnico un onorario a
percentuale calcolato per scaglioni
sull'ammontare complessivo della somma ammessa:
fino a euro 3.098,74, dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57,
dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14,
dal 3,2843% al 6,5686%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84,
dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69,
dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38,
dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 103.291,39 e fino a euro
258.228,45, dallo 0,7042% all'1,4085%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro
516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore
a euro 145,12.
CALCOLO AUTOMATICO
Per la perizia o la consulenza tecnica in
materia di avarie particolari spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario a
percentuale calcolato per scaglioni
sull'ammontare complessivo della somma
liquidata:
fino a euro 3.098,74, dal 3,2843% al 6,5686%;
da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57,
dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 15.493,71,
dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 15.493,72 e fino a euro
30.987,41, dallo 0,7042% all'1,4085%;
da euro 30.987,42 e fino a euro 51.645,69,
dallo 0,4737% allo 0,9474%;
da euro 51.645,70 fino e non oltre euro
103.291,38, dallo 0,2353% allo 0,4705%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore
a euro 145,12. CALCOLO AUTOMATICO
Art. 7. Per la
perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo
attuariale in materia di ricostruzione di posizioni
retributive o previdenziali, di prestiti, di nude
proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di
adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria,
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro
145,12 a euro 484,95. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi
tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve
matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità
pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza,
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro
193,67 a euro 582,05.
Art. 8. Per la perizia
o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di
equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e
assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare
delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce
la valutazione:
fino a euro
103.291,38 dallo 0,6632%, all'1,3106%;
da euro
103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da euro
258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,2842% allo 0,5684%;
da euro
516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dallo 0,0379% allo
0,0758%;
da euro
5.164.569 fino e non oltre euro 25.822.844,95, dallo 0,0093%
allo 0,0188%.
E' in ogni
caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
CALCOLO AUTOMATICO
Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi
tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti
previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per
scaglioni:
fino a euro
103.291,38, dal 0,3284% al 0,6569%;
da euro
103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dal 0,1405% al 0,2811%;
da euro
258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dal 0,0474% al 0,0947%;
da euro
516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dal 0,0141% a 0,0281%;
da euro
5.164.569 fino e non oltre euro 51.645.689,91, dal 0,00235%
al 0,0047%.
Qualora
l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di un
bilancio, il compenso complessivo e' costituito dalla somma dell'onorario relativo al bilancio più recente e da quello
spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà.
E' in ogni
caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
CALCOLO AUTOMATICO
Art. 9. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di
pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 484,95. Quando
l'indagine ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per
ogni reperto successivo al primo e' ridotto da un terzo a due
terzi.
Art. 10. Per la perizia
o la consulenza tecnica in materia di accertamento di
retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi,
assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di
rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico
un onorario da euro 145,12 a euro 582,05.
Art. 11. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni
edilizie, impianti industriali, impianti di servizi
generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti,
ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e
fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali,
progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per
scaglioni:
fino a euro
5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%;
da euro
5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro
10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro
25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro
51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro
103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316%
all'1,8790%;
da euro
258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353%
allo 0,4705%.
E' in ogni
caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 12Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di
rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di
contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e
forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un
massimo di euro 970,42. Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi
topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le
triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi
rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro
970,42.
Art. 13. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale
calcolato per scaglioni sull'importo stimato:
fino a euro
5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316%
all'1,8790%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,8369%
all'1,6895%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,5684%
all'1,1211%;
da euro
51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da euro
103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,2842% allo 0,5684%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474%
allo 0,0947%.
Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario determinato ai sensi del comma precedente e
ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo
stesso e' ridotto di due terzi. E' in ogni
caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 14. Per la
perizia o la consulenza in materia di cave e miniere,
minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito
o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per
scaglioni sull'importo stimato:
fino a euro
5.164,57, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro
5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316%
all'1,8790%;
da euro
10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,4737% allo 0,9474%;
da euro
25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,2842% allo 0,5684%;
da euro
51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1879% allo 0,3758%;
da euro
103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da euro
258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474%
allo 0,0947%.
E' in ogni
caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 15. Per la perizia
o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione
e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella
di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto
alla metà. In materia di valutazione di danni l'onorario
come innanzi determinato e'
ulteriormente ridotto alla metà. E' in ogni
caso dovuto un compenso non inferiore a euro 96,58.
Art. 16. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni
contabili amministrative di case e beni rustici, di
curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi
urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio
e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese
condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro
970,42.
Art. 17. Per la
consulenza tecnica in materia di infortunistica del
traffico e della circolazione spetta al consulente
tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro
258,23, dal 7,5160% al 15,0321%;
da euro 258,24
e fino a euro 516,46, dal 5,6370% all'11,2741%;
da euro 516,47
e fino a euro 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro
2.582,29 e fino a euro 25.822,84, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro
25.822,85 fino e non oltre euro 51.645,69, dallo 0,9316%
all'1,8790%.
E' in ogni
caso dovuto un compenso non inferiore a euro 38,73. Il valore e'
determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa.
Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di
maggiore entità. Per la perizia nella materia di cui al
primo comma l'onorario e' commisurato al tempo ritenuto
necessario allo svolgimento dell'incarico ed e' determinato in
base alle vacazioni.
CALCOLO AUTOMATICO
Art. 18. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di
armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o
al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro
145,12 per il primo reperto. Se il
reperto e' costituito da un'arma in esso sono compresi i
proiettili e i bossoli. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta
al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a
euro 387,86 per il primo reperto. Quando
l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più
reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al
primo e' ridotto da un terzo a due terzi.
Art. 19. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di
geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia
applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 241,70 ad un
massimo di euro 4.852,11.
Art. 20. Per la
perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata
espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al
perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro: visita
medico-legale euro 19,11; ispezione
esterna di cadavere euro 19,11; autopsia euro
67,66; autopsia su
cadavere esumato euro 96,58. Qualora il
parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata
una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime
operazioni, un onorario: per visite
medico-legali da euro 48,03 a euro 145,12; per
accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86.
Art. 21. Per la
consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici,
diagnostici, identificazione di agenti patogeni,
riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario
da euro 48,03 a euro 290,77.
Art. 22. Per la
perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame
alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario di euro 14,46 a campione.
Art. 23. Per la
perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca
del tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito o
al consulente tecnico un onorario di euro 28,92 a campione.
Art. 24. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o
criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da euro 96,58 a euro 387,86.
Art. 25. Per la perizia
o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su
materiale biologico o su tracce biologiche ovvero
indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di
laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da euro 28,92 a euro 290,77.
Qualora i
reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno
l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo,
e' ridotto alla metà.
Art. 26.
Per la perizia o la consulenza
tecnica avente ad oggetto accertamenti
diagnostici su animali, nel
caso di immediata espressione del giudizio
raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i
seguenti onorari, non cumulabili fra loro:
visita clinica euro
19,11;
esame necroscopico euro 67,66.
Qualora il
parere non possa essere dato immediatamente e venga
presentata una relazione scritta, spetta al
perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un
onorario:
per visita clinica da euro 48,03 a euro 145,12;
per
esame necroscopico da euro 96,58 a euro 290,77.
Nel caso
di malattie infettive, epidemiche o
endemiche, che abbiano interessato più capi
facenti parte di un gregge o di una mandria o di
un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono
raddoppiati.
Art. 27. Per la
perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non
biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
da euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca
qualitativa di una sostanza,
da euro 67,66 a euro 193,67 a
campione per la ricerca quantitativa.
Per la
perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti
biologici spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario
da euro 67,66 a euro 193,67 per l'analisi
qualitativa di ciascuna sostanza
da euro 48,03 a euro 145,12 per
l'analisi quantitativa.
Quando le
sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno
l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al
primo e' ridotto alla metà.
Art. 28. Per la
perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente
ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa
generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche
volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro
48,03 a euro 145,12.
Per la
perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad
accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza
o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e
inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da euro 48,03 a euro 407,48. Per la perizia
o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro
48,03 a euro 484,95.
Art. 29. Tutti gli
onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle,
sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico
espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni
altra attività concernente i quesiti.