Il complesso quadro delle imposte locali
scaturito dalla legge di stabilità richiede continui sforzi di
memoria solo per tenere a mente gli elementi essenziali dei
diversi tributi dovuti, scadenze in primis.
Di seguito si ricordano allora gli elementi
essenziali della IUC, la sedicente imposta unica comunale che in
realtà – dietro la propria tranquillizzante definizione –
nasconde tre distinti tributi, diversi fra loro anche in quelle
parti (come i termini di versamento) che ben avrebbero potuto
essere uniformate, per ridurre i disagi dei cittadini |
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IMU
Per l’IMU, passata la scadenza del 16 giugno per il pagamento
della prima rata (pari al 50% di quanto dovuto per il 2014,
determinato applicando aliquote e detrazioni stabilite per il
2013), il prossimo appuntamento è previsto per il 16 dicembre,
con il pagamento del saldo dell’imposta, da determinarsi sulla
base di quanto deciso dai Comuni per il 2014.
TASI
Se il Comune non ha inviato deliberazioni TASI al Dipartimento
delle Finanze entro il 23 maggio (per la pubblicazione sul sito
delle Finanze entro il successivo 31 maggio), il versamento
della prima rata del tributo deve essere effettuato entro il 16
ottobre. A tal fine, i Comuni devono inviare le delibere alle
Finanze entro il 10 settembre, per la pubblicazione delle stesse
entro il 18 settembre sul sito delle Finanze.
Nel caso in cui il Comune non invii delibere TASI entro il 10
settembre, l’imposta è dovuta applicando l’aliquota di base pari
all’1 per mille e dovrà essere versata in un’unica soluzione
entro il 16 dicembre.
Sempre nel caso di mancato invio della delibera TASI entro il 10
settembre nonché in caso di mancata determinazione della
percentuale da porre a carico dell’occupante (fra il 10 e il
30%), la Tasi dovuta dall’occupante “è pari al 10%
dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con
riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale”.
TARI
Quanto alla TARI (la nuova tassa sui rifiuti), la legge prevede
che sia ogni singolo Comune a stabilire le relative scadenze,
“prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in
modo anche differenziato con riferimento alla TASI”. |
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