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TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147  - Comma 669 e seguenti

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, aree scoperte anche edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Ciascun contribuente paga per la sua quota di possesso/utilizzo oppure un contribuente può pagare per tutti gli altri (esempio contribuente che paga per il 100% della TASI di cui 50% suo e 50% del coniuge).

A differenza dell'IMU, se uno dei proprietari non paga il proprio dovuto il Comune può rivalersi (e quindi chiedere il pagamento) agli altri proprietari.

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.