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Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni.

(Gazz. Uff. 27 novembre 1990, n. 277, Suppl. Ord.)


SEZIONE II
Valore dei beni e dei diritti

Art. 14 - Beni immobili e diritti reali immobiliari (Art. 20 D.P.R. n. 637/1972)
1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo:
a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione;
b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;
c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell’art. 17 sulla base di annualità pari all’importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse;
d) per il diritto dell’enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l’affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l’affrancazione.


Art. 17 - Rendite e pensioni (Art. 23 D.P.R. n. 637/1972)
1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell’attivo ereditario, è determinata assumendo:
a) 33,33 volte l’annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;
b) il valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse e non superiore a 33,33 volte la stessa , se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se è prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non può superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima;
c) il valore che si ottiene moltiplicando l’annualità per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell’età del meno giovane dei beneficiari se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell’età del più giovane se vi è diritto di accrescimento fra loro; se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell’età di questa.
 

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