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Successione Legittimaby tuttotecnica.it

Se il singolo non ha disposto in tutto o in parte dei suoi beni, interviene la legge ad indicare come essi devono essere assegnati e distribuiti e si applica la c.d. successione legittima.

Si apre anche quando il defunto ha disposto solo per una parte del suo patrimonio.

In mancanza di eredi l’eredità è devoluta allo Stato il quale non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Le categorie di successibili ovvero i soggetti appartenenti alla famiglia del de cuius che la legge istituisce quali suoi eredi in mancanza di testamento sono:

  • il coniuge,
  • i figli, tenendo conto che a quelli legittimi sono equiparati quelli naturali, legittimati e adottivi,
  • gli ascendenti legittimi, (padre, madre, nonno, nonna),
  • collaterali,
  • gli altri parenti entro il sesto grado,
  • lo Stato.
I diritti successori dei figli.

I figli legittimi, nati in costanza di matrimonio, sono equiparati ai figli naturali, purché riconosciuti volontariamente dai genitori. Essi succedono per legge al padre e alla madre in parti uguali.

Lo status di figlio legittimo è acquistato direttamente anche dal figlio adottato in forza della c. d. adozione legittimante: egli, dunque, non è semplicemente equiparato ad un figlio legittimo, ma risulta tale a tutti gli effetti.

La successione del coniuge.

Il coniuge concorre a pieno diritto nell’eredità. Al coniuge è devoluta l'intera eredità solo in mancanza di figli, ascendenti, fratelli e sorelle; in caso contrario, concorre con gli altri eredi legittimi secondo quote stabilite dalla legge.

Il coniuge separato senza addebito gode dei medesimi diritti del coniuge non separato.

Al coniuge del de cuius viene attribuito il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la arredano vita natural durante, in forza di legati, ossia di successione a titolo particolare.

In mancanza di figli, al coniuge si devolve l’intera eredità

In caso di un figlio il patrimonio andrà attribuito:
- al 50% al figlio
- al 50% al coniuge

In caso di più figli:
- 1/3 al coniuge
- il resto distribuito tra i figli

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