Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità
è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle
colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatli edilizi
legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda
agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da
quella agricola. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è
commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura
prevalente nella zona fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente
realizzati. I VAM sono regolamentati dalla seguente normativa
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 art. 40-42 "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in maleria di espropriazione per
pubblica utilità (Testo A)"
L. 22-10-1971 n. 865 art.16 "Programmi e coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per pubblica
utilità".
II Valore agricolo medio è determinato ogni anno, entro il 31
gennaio, dalla Commissione Provinciale Espropri nell'ambito delle singole
regioni agrarie, con riferimento ai valori dei terreni considerati liberi da
vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati,
e rilevati nell'anno solare precedente.I Valori sono espressi in Euro per
ettaro.
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